AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
Le Imprese del Gruppo AXA ITALIA hanno costituito il “Gruppo IVA AXA ITALIA”, con effetto dal 1^ gennaio 2019, ai sensi del DPR n. 633 del 1972, titolo V-bis “Gruppo IVA”, art. 70-bis usque 70-duodecies.
Di seguito il dettaglio dei riferimenti fiscali delle entità appartenenti al Gruppo:
- AXA Assicurazioni S.p.A.: C. F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967
- AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.: C.F. n. 01075910586 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967
- AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.: C.F. n. 02513360582 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967
- AXA ITALIA Servizi S.c.p.A.: C.F. n. 08810960966 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967
- QUIXA Assicurazioni S.p.A.: C.F. n. 10370450966 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967
- AXA Caring S.r.l.: C. F. n. 10837630960- P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967
Dal 1° gennaio 2016 è in vigore in Italia la normativa CRS (Common Reporting Standard), introdotta nel nostro ordinamento attraverso il Decreto di attuazione della Legge n. 95 del 18 giugno 2015 e della Direttiva 2014/107/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
Il CRS è un nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni tra le Autorità fiscali dei Paesi aderenti con riferimento ai conti finanziari rilevanti che ha l’obiettivo di individuare e scoraggiare l’evasione fiscale internazionale da parte di residenti stranieri che, direttamente o indirettamente, investono all’estero attraverso Istituzioni Finanziarie straniere.
Le Società del Gruppo AXA, destinatarie della normativa in quanto istituzioni finanziarie operanti in Italia (Paese aderente), dovranno identificare la propria clientela e raccogliere le informazioni necessarie a determinare la residenza fiscale dei propri clienti.
Sono oggetto di segnalazione all’Agenzia delle Entrate i clienti che risultano essere non fiscalmente residenti sul territorio italiano.
Le Società del Gruppo AXA provvederanno in ogni caso all’acquisizione/aggiornamento dei dati identificativi dei clienti al fine di determinarne l’effettivo status di contribuente estero.
Per maggiori dettagli si rimanda ai siti istituzionali delle competenti autorità.
Dal 1° luglio 2014 sarà in vigore in Italia la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) finalizzata a contrastare l’evasione fiscale posta in essere da contribuenti statunitensi, attraverso investimenti in conti finanziari detenuti presso istituzioni finanziarie non statunitensi.
Le Società del Gruppo AXA, destinatarie della normativa in quanto istituzioni finanziarie operanti al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della normativa FATCA, dovranno segnalare all’autorità fiscale statunitense (Internal Revenue Service) i dati anagrafici e patrimoniali di clienti ritenuti essere contribuenti USA1.
Sono oggetto di segnalazione i clienti statunitensi detentori di contratti di assicurazione sulla vita che prevedono l’erogazione di una prestazione o di un rendimento a carattere finanziario e/o di contratti di rendita.
Sebbene tale normativa non dispieghi effetti nei confronti di contribuenti non statunitensi, le Società del Gruppo AXA provvederanno in ogni caso all’acquisizione/aggiornamento dei dati identificativi dei clienti al fine di determinarne l’effettivo status di contribuenti statunitensi/non statunitensi.
Per maggiori dettagli si rimanda ai siti istituzionali delle competenti autorità.
In via generale, e fatte salve le dovute eccezioni, sono contribuenti USA: le società costituite negli Stati Uniti , i cittadini americani, gli individui ai quali spetta il diritto di residenza permanente sul territorio americano (individui possessori della c.d. “Green Card”) o che, anche in assenza di tale diritto, abbiamo effettivamente risieduto negli Stati Uniti per un certo periodo di tempo utile a determinarne la condizione di contribuente statunitense.
COMPONENTE FINANZIARIA DEI CAPITALI CASO MORTE
(LEGGE DI STABILITÀ 2015, Legge n.190 del 2014)
La Legge di Stabilità (Legge n.190 del 2014) approvata dal Parlamento in data 22 Dicembre 2014, ha eliminato, con i commi 658 e 659 dell’ art. 1, l’esonero da tassazione (ai fini IRPEF) dei proventi finanziari corrisposti dal 1/1/15 ai beneficiari di un’assicurazione sulla vita a seguito del decesso dell'assicurato, quand’anche lo stesso sia avvenuto in data antecedente il 1/1/15.
Il provvedimento ha disposto che alle liquidazioni caso morte venga applicata la tassazione sulla quota di capitale corrispondente alla componente finanziaria della polizza (rendimenti) calcolata come differenza tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati ( al netto dei premi di rischio demografico).
L'imponibile verrà tassato con le regole ordinariamente applicabili all'imposizione delle rendite finanziarie, vale a dire con applicazione, secondo un criterio di maturazione, dell'aliquota di imposta pro tempore vigente (a seconda del periodo di maturazione del rendimento: 12,50 per il periodo ante 1° gennaio 2012; 20 per cento dal 1°gennaio 2012 al 30 giugno 2014; 26 per cento dal 1° luglio 2014) e, a partire dal 1° gennaio 2012, con riduzione percentuale dell'imponibile in misura corrispondente alla quota di titoli di Stato italiani ed equiparati ed esteri white listed eventualmente compresi nell'attivo sottostante alla polizza.
Resta esente da ogni tassazione la quota di capitale liquidato al beneficiario a copertura del rischio demografico (cosiddetta protezione assicurativa); sono esenti quindi le polizze TCM.
Pertanto, a partire dal 1° Gennaio 2015, le liquidazioni della Compagnia saranno erogate al netto dell’imposta sopra indicata, ove applicabile.
In questa sezione è possibile consultare le caratteristiche tecniche e organizzative del servizio di Firma Elettronica Avanzata in modalità Grafometrica offerto da AXA Assicurazioni.
Per maggiori informazioni Vi invitiamo a scaricare e leggere il documento riassuntivo.